Flashnews

Crypto-Assets – Le novità nella Legge di Bilancio 2023

16 Gennaio 2023

Lo sviluppo della digitalizzazione dell’economia, in modo particolare della tecnologia DLT e degli assets ad essa collegati, ha necessità di certezze regolamentari. Il Legislatore, nella L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), è quindi intervenuto per disciplinare il regime fiscale dei crypto-assets, modificando il D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 (TUIR) e il D.L. 28.06.1990, n. 167.

In particolare, tali modifiche implicano l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26% sulle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. 

A tale scopo, le cripto-attività vengono dunque definite nella nuova lett. c-sexies) del c. 1 dell’art. 67 del TUIR, la quale, in materia di redditi diversi di natura finanziaria, le qualifica come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Le plusvalenze vengono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle attività permutate) e il costo o il valore di acquisto delle stesse. In caso di assenza di elementi certi e precisi tali da documentare il costo o il valore di acquisto, esso si presume pari a zero, fatta salva la possibilità, introdotta con l’art. 1, c. 133 della Legge di Bilancio, di rideterminare il valore di ciascuna cripto-attività posseduta al 1.1.2023, versando un’imposta sostitutiva, pari al 14% del valore normale alla medesima data degli assets rivalutati, entro il 30.6.2023 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

Al fine di evitare l’emersione di fenomeni impositivi per importi non rilevanti, viene indicata una soglia di non imponibilità in caso di redditi complessivamente non superiori ad Euro 2.000 nel periodo d’imposta. Viene inoltre affermata l’irrilevanza fiscale della permuta di crypto-assets aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Vengono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, in luogo del regime dichiarativo.

Per i soggetti imprenditori, invece, viene inserito il c. 3-bis all’articolo 110 del TUIR, il quale prevede l’irrilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle valutazioni delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale nel Quadro RW del Modello Redditi, la norma prevede espressamente l’inclusione dei crypto-assets indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che siano detenute in Italia o all’estero.

La Legge di Bilancio prevede inoltre che, a partire dall’1.1.2023, anche le cripto-attività siano assoggettate all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille. L’IVAFE è dovuta in caso di cripto-attività detenute presso un intermediario non residente o archiviate su dispositivi elettronici personali.

Viene infine disciplinata una speciale sanatoria in merito alle violazioni pregresse commesse in ambito reddituale e di monitoraggio fiscale dei crypto-assets, con il versamento di una sanzione pari:

  • allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato, se non sono stati realizzati redditi nel periodo d’imposta;
  • al 3,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato, se, al contrario, sono stati realizzati redditi nel periodo d’imposta, unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, a copertura delle violazioni sul monitoraggio fiscale.

Condividi: