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L’art. 1, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, nei commi 112 e 113 ha introdotto la possibilità di affrancare il valore delle quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio “OICR” attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 14% da applicare sulla differenza tra il valore delle quote o azioni dell’OICR alla data del 31 dicembre 2022 ed il loro valore di acquisto o di sottoscrizione.