Con la sentenza del 1° agosto 2025 (cause riunite da C‑92/24 a C‑94/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che l’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE osta all’inclusione, ai fini IRAP, del 50% dei dividendi percepiti da società figlie residenti in altri Stati membri, quando lo Stato membro della società madre ha adottato il regime di esenzione.
Secondo la Corte, il divieto di doppia imposizione ha portata generale e si applica a qualunque imposta che incida economicamente sugli utili distribuiti, anche se non qualificabile formalmente come imposta sul reddito delle società.
La pronuncia si discosta in parte dalle conclusioni dell’Avvocata generale Kokott, che aveva rimesso al giudice nazionale la valutazione sulla natura giuridica dell’IRAP.
Si apre ora una riflessione sull’efficacia diretta della sentenza, sulla possibilità di disapplicazione dell’art. 6, co. 1, lett. a), D.Lgs. 446/1997 e sull’eventuale estensione del principio anche a fattispecie non coperte dalla direttiva.

